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venerdì 20 dicembre 2013

Mafia, pene più severe per voto di scambio

Mafia, pene più severe per voto di scambio. E’ reato la messa a disposizione del politico

La Commissione giustizia ha deciso che chi si presta alla scambio elettorale politico mafioso rischia dai 7 ai 12 anni di carcere, invece che dai 4 ai 10 come deciso inizialmente dalla Camera. Stesso discorso anche per chi si offre di procurare consensi a condizione di ricevere favori o vedere soddisfatte esigenze personali. Grasso: "Testo da calendarizzare al più presto"

Elezioni
L’allarme venne lanciato nei mesi scorsi anche dal capogruppo del Pd a Palazzo Madama Luigi Zanda. Alla fine, aggiunge Giarrusso, sull’emendamento firmato da M5S-Pd-Sel, si è raggiunta “un’ampia convergenza e c’è stato anche il parere favorevole da parte del governo”. A favore della norma ha votato infatti tutta la maggioranza compatta insieme ai 5 stelle e alla Lega. Con il senatoreNico D’Ascola (Ncd) che ha sottoscritto l’emendamento. Hanno votato contro invece Forza Italia e Gal. “Ma noi abbiamo votato contro – spiega il relatore Giacomo Caliendo (FI) – solo perché con questa norma, così com’è stata scritta, si inserisce di fatto nell’ordinamento il reato di concorso esterno, che, come si sa, non è mai stato tipizzato prima avendo solo una natura giurisprudenziale. E inserito in questo modo, invece, se ne riduce la portata…”.
“Ho chiesto al presidente del Senato – avverte ancora Giarrusso – di mettere al più presto nel calendario dell’Aula l’esame del provvedimento sul voto di scambio perché vorremmo che si arrivasse al più presto ad un’approvazione definitiva”. Grande soddisfazione per il via libera alla norma la esprime anche il senatore del Pd Giuseppe Lumia, primo firmatario dell’emendamento. Questo il testo approvato: “Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – 1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

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