Il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) – Un altro passo verso l’oligarchia
Posted by Alfredo Cosco on April 10th, 2013 


cappio
Immaginate qualcosa di strampalato, di visibilmente assurdo…
Immaginate che un gruppo di Stati crei una cassa economica per il sostegno reciproco. Un gruppo di Stati già messi abbastanza nei guai dal punto di vista economico e che per ovviare a ulteriori rischi futuri, si impegnino a trovare ingenti quantità di denaro da destinare a questo fondo.
Immaginate che su questo fondo gli Stati costituenti non abbiano alcun potere.
E non solo, immaginate che i gestori del fondo, possano, in maniera insindacabile, richiedere ai singoli stati tutto il denaro che ritengono necessario per questo fondo.
Immaginate che questi gestori possono fare qualsiasi cosa e nessuno può contestarli, o citarli in giudizio.
Immaginate che…una volta che tu Stato ti trovassi in effettiva grande difficoltà economica… tu dica “ok, nonostante tutte le linee d’ombra, e le regole folli, però perlomeno c’è questo fondo a cui ricorrere..”. Probabilmente pensereste che un fondo creato per salvare gli Stati, e per il quale ti sei dovuto ulteriormente svenare, e magari anche indebitarti…e quindi un fondo creato per ovviare a difficoltà economiche, ma che per crearlo ha comportato ulteriori difficoltà economiche.. nel momento del bisogno ti dia semplicemente i soldi, pur se con alcuni criteri.
Invece no; te li dà ma in prestito.. un “aiuto” che accrescerà ulteriormente il tuo debito.
E non solo. In cambio di questo prestito che ti inchioderà ulteriormente nel medio-lungo periodo nella spirale del debito, vorrà che tu Stato faccia una bella cura dimagrante, tagli, tassi e svendite.
Naturalmente starete pensando che è una tale follia che neanche la più spregiudicata delle menti malate oserebbe architettare. Qualcosa che solo a ipotizzare reagiremmo con sdegno.
Bene, tutto questo esiste e vincola diciassette Paesi Europei.
Tutto questo è entrato in vigore nel 2013. Tutto questo è stato presentato ai cittadini dell’Eurozona come Fondo Salva Stati o Meccanismo di Stabilità Economica.. in acronimo MES.
Tutto questo non nasce dal nulla, ma si inserisce nella più complessiva architettura della Costituzione europea.
A tutto questo abbiamo aderito senza un dibattito pubblico, senza prese di posizioni parlamentari. Queste norme sono state ratificate con la stessa discussione pubblica, politica e mediatica che ci sarebbe per l’approvazione di una riforma di puro dettaglio di un regolamento di condominio.
Ma andiamo a vedere più concretamente che cosa è il MES.
Una avvertenza. Le parti iniziali potranno dare a qualcuno l’impressione che questa sia una materia tecnica e poco comprensibile. Ma andate avanti, ci saranno dei passaggi che troverete estremamente chiari e rivelatori. Passaggi che è importante che leggiate.
Più di due anni fa circa, quando ancora la crisi non era arrivata ai livelli distruttivi attuali, in Europa si decise che era necessario un ennesimo strumento finanziario contro la c.d. “crisi del debito sovrano”.
Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo concordò sulla necessità per gli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente di stabilità. Attenti alla parola “permanente”. Questo “permanente” meccanismo europeodi stabilità (MES) a partire dal 1 luglio 2012 avrebbe sostituito i precedentifondi salva stati –il Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM)- che erano fondi “temporanei”.
Il MES venne approvato il 23 marzo 2011 dal Parlamento europeo e ratificato dal consiglio europeo il 25 marzo 2011. In quella stessa data – perconsentire l’integrazione del MES all’interno degli altri trattati europei, il25 marzo 2011 –per consentire l’integrazione del MES all’interno degli altritrattati europei . il Consiglio presieduto da Herman Van Rompuy dispose la modifica dell’articolo 136 del “Trattatosul Funzionamento dell’Unione Europea” –meglio conosciuto come Trattato diLisbona- inserendo questo paragrafo: “Gli Stati membri la cui moneta èl’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare oveindispensabile per salvaguardare la stabilità dell’intera zona euro. Laconcessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismosarà soggetta a una rigorosa condizionalità.”
Anche questa volta ponete un’attenzione particolare sulle parole usate,soprattutto su queste due parole: “rigorosa condizionalità”. Ci ritorneremo.
Per l’Italia il trattato fu firmato da Mario Monti a Bruxelles il 2 febbraio 2012.
Il 19 luglio dello stesso anno la votazione della Camera dei Deputati –connumeri plebiscitari (325 si’, 53 no e 36 astenuti ) avrebbe completato l’iter di ratifica per l’Italia, con la conseguente adesione del nostro Paese al MES.
Gli altri Paesi ad avere ratificato il MES sono stati Belgio, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Olanda,Austria, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia. Ovvero tutti i 17 Paesi dell’eurozona che erano tenuti all’adesione. Dal momento in cui tutti hanno sottoscritto, il MES è entrato formalmente in vigore.
La sua sede è stata stabilita nel Lussemburgo.
Il MES, come abbiamo visto, nasce con una motivazione “benefica”. Essere un meccanismo di permanente “salvaguardia” della stabilità finanziariadella zona euro. Lo scopo sarebbe quello di evitare il “tracollo” di Paesi della zona euro, qualora si trovassero in bancarotta, o vivessero una situazionedi forte “problematicità”
Innanzitutto va subito detto che non si tratta di un semplice fondo –a differenza dei precedenti fondi salva stati- ma di una vera e propria organizzazione intergovernativa. Una specie di FMI, ma anche una specie di banca, strutturata con un consiglio di Governatori (formato dai rappresentantidegli Stati membri) e un consiglio di amministrazione.
il MES è un trattato col quale si dichiara di mirare a raggiungere stabilità finanziaria nella zona euro (come è stato anche per il fiscal compact). che istituisce un’organizzazione finanziaria che influisce pesantemente sulle nostre sorti economiche, ma andiamo con ordine. . Il MES sostituisce il precedente fondo salva stati, che era solo un organo di coordinamento. Quello che è stato fatto passare per un semplice fondo è di fatto una anomalia giuridica.
Il MES è un istituto finanziario, di prestito e investimenti,intergovernativo, di personalità giuridica di diritto privato con scopo dilucro, ma con funzione pubblica di governo economico vincolante e sanzionante; sostituisce il precedente “fondo salva-stati” che era solo un organo di coordinamento.
I Paesi per partecipare al fondo dovevano rispettare norme molto severe, tra le quali il Fiscal Compact che prevede l’introduzione del pareggio di bilancio come norma costituzionale e una riduzione significativa del debito pubblico.
Anche premettendo queste “stranezze”, cosa potrebbe esserci di contestabile in un “Fondo salva stati”? Sarebbe stato da sciocchi non aderire aquesto fondo di sicurezza. E’ stato detto in tutti i modi che grazie a sistemi del genere l’economia europea poteva essere “salvata”.
Ma saranno soprattutto due le cose fondamentali che dovremo afferrare, percapire fino a che punto questo è uno strumento di salvezza. Ovvero:
1)Cosa significa, a tutti gli effetti aderire al MES, quali conseguenze comporta.
2)quale è la reale portata e la reale “natura” degli aiuti che –in caso dibisogno- verrebbero dati.
Per semplificare la comprensione ho distinto il testo che seguirà in paragrafi tematici. Ma non si tratta di passaggi distinti e a se stanti. Tutto il discorso segue un unico filo.
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I
ORGANI DEL MES
L’organo di comando principale è il Consiglio dei Governatori, formato dai 17 ministri delle Finanze dei Paesi membri. Essi sono formalmente nominati dagli Stati membri. Ad esso si aggiungo un Consiglio di amministrazione e un Direttore generale. Facendo quindi uno schema di massima degli organi del MES, abbiamo:
Il Consiglio dei governatori, composto da un componente per ciascuno degli Stati membri del MES, nonché, in qualità di osservatori, dal Commissario europeo per gli affari economici, dal Presidente dell’Euro gruppo e dal Presidente della BCE, assume le principali decisioni relative al funzionamento del MES.
Il Consiglio di amministrazione svolge invece i compiti specifici delegati dal Consiglio dei governatori. Ogni governatore nomina un amministratore e un supplente, tra persone dotate di elevata competenza in campo economico e finanziario.
Il Direttore generale è nominato – per cinque anni (rinnovabili una volta) – dal Consiglio dei governatori fra i candidati dotati di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello di competenza in campo economico e finanziario. Presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del consiglio dei governatori.
Il Consiglio dei governatori ed il Consiglio di amministrazione decidono “di comune accordo” , a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice. In particolare, il Consiglio dei governatori delibera all’unanimità su questioni di particolare rilevanza relative alla concessione dell’assistenza finanziaria, alle capacità di prestito del MES ed alle variazioni della gamma degli strumenti utilizzabili.
Il meccanismo di voto del MES non è –come molti immaginerebbero- sul tipo “un rappresentante, un voto”. Ma è commisurato alle quote di partecipazione del capitale sociale. Per tutte le decisioni di maggiore importanza dei Governatori o degli amministratori è necessaria la presenza di un quorum di due terzi dei membri aventi diritto di voto che rappresentino al meno due terzi dei “diritti di voto”. Il numero di diritti di voto di ciascun Paese membro del MES,rappresentato fisicamente dal Governatore o dall’amministratore di riferimento è corrispondente al numero di quote versate e assegnate a tale membro sultotale del capitale. Sostanzialmente, più sono le quote messe, più si conta nelle votazioni.
E’ previsto anche un meccanismo di votazione d’urgenza nei casi incui la Commissione europea o la BCE, in base ai loro elementi di informazione,concludano che è necessaria la concessione di un prestito o l’attuazione diassistenza finanziaria per un dato paese. Malgrado la creazione del MES siastata resa indispensabile dalla latitanza della BCE in campo di politicamonetaria e sostegno agli stati ex-sovrani, la banca centrale di Francoforte –lo vedremo anche dopo- ha un ruolo non trascurabile. nella gestione del MES eprevia richiesta, i governatori della BCE potranno partecipare a tutte leriunioni o i consigli di amministrazione del MES (tranne quelle private esegrete, di cui parleremo dopo).
Fino a questo momento, abbiamo capito che il MES è unaorganizzazione permanente, che è una organizzazione intergovernativa, che ilsuo organo di comando supremo è costituito da un Consiglio di Governatorirappresentato dai diciassette ministri delle finanze dei diciassette Paesimembri dell’eurozona che hanno aderito al MES.
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II
CAPITALE ORIGINARIO DEL MES ERICAPITALIZZAZIONE INFINITA
Il MES disporrà di un capitaledi 700 miliardi di Euro, di cui 500 concretamente utilizzabili nell’azione di“sostegno” ai Paesi in difficoltà.
Ogni stato aderente deve contribuire in proporzione alla grandezza della suaeconomia, l’Italia è deve fornire il terzo maggiore contributo dipartecipazione; un totale di 125,4 miliardi di euro. Ovvero un altro salasso.
In teoria il sistema a contifatti sarebbe meno feroce di come appare.
Perché dei 700 miliardi di euro del fondo, gli Stati partecipanti hanno l’obbligodi versare concretamente “solo” 80 miliardi di euro, e “spalmati” nel corso dicinque anni. In proporzione l’Italia dovrebbe solo versare 15 miliardi euro incinque anni. Gli altri 620 miliardi sono “capitale garantito”, che non deveessere versato se non in caso di necessità.
Il piccolo problema in tutta questa descrizione è che i “casi di necessità”(o fantomatici tali) si manifesteranno in tempi rapidissimi ed è consideratopraticamente scontato che ai Paesi verrà richiesto di scucire le altre quote.Quindi, solo teoricamente un Paese come l’Italia deve sborsare 15 miliardi incinque anni. Nei fatti, sarà con quasi totale certezza costretto a sborsare dipiù e nell’arco di un tempo minore.
L’articolo 9 prevede infatti che il Consiglio dei governatori possa esigerein qualsiasi momento il versamento del capitale sociale non ancoraversato.
E gli Stati non avranno altra opzione che eseguire gli ORDINI entro settegiorni. Notate anche il tempo rapidissimo entro il quale si ha il dovere diagire. Questo tipo di decisione dovrà essere preso all’unanimità.
L’articolo 10 stabilisce che il Consiglio dei governatori puòdecidere di mutare l’importo del fondo.
Quello che sommessamente questa norma (art. 10) dice ha conseguenzeincalcolabili. Tradotta significa che I GOVERNATORI DEL MES HANNO LA FACOLTA’ESCLUSIVA DI POTER INDEFINITIVAMENTE AUMENTARE IL CAPITALE DEL MES. OVVERO ISOLDI CHE GLI STATI DOVRANNO VERSARE PER COSTITUIRLO
E anche in queste eventualità vale il combinato disposto con l’art. 8.Ovvero, una volta richieste altre quote da pagare, esse andranno pagate entrosette giorni.
In caso di mancato pagamento, da parte di un paese membro del MESdi una quota del capitale o di una rata del prestito (nel caso di Paese“beneficiato”), i governatori o gli amministratori di questo paese membro nonpotranno più esercitare i propri diritti di voto per l’intera durata di taleinadempienza
Domanda elementare.
I 125 miliardi che l’Italia dovrà corrispondere (una volta che venisserichiesta anche la quota “garantita”) dove li potrà tirare fuori?
I Paesi dell’eurozona sono Paesi ridotti alla fame; in primo luogo perresponsabilità degli stessi meccanismi dell’eurozona. Un Paese come l’Italia èstato condotto a un tale livello di impotenza da non avere neanche i fondi persostenere la ricostruzione de L’Aquila. Dove li trova altri miliardi peraderire al MES? Con gli unici due modi a cui può ricorrere. O li chiede aimercati d’affari piazzando altri titoli di stato –ovvero facendo altri debiti-presso le grandi banche “specialiste in titoli di stato”. O cerca di strapparlida un popolo impoverito, direttamente con le tasse o indirettamente devastandoil già comatoso Stato sociale.
Probabilmente dovrà fare entrambe le cose; e sicuramente non potrà fare solola seconda.
Non è difficile comprendere come per aderire a un fantomatico fondo chedovrebbe salvarti dal tracollo economico, ti sottoponi ad un salasso economico,che ti costringerà a ricorrere ad un ulteriore ingente indebitamento. Per avereun c.d. schermo di protezione contro la crisi dei debiti, ti indebitimaggiormente e accelleri il peggioramento delle condizioni di vita deicittadini.
E non dimentichiamo come teoricamente il MES può all’occorrenza, aumentarein definitivamente il suo capitale, e richiedere esborsi potenzialmenteinfiniti.
Già da questo sembrerebbe un modo ben strano di “garantirsi”.
Un Paese diventa a fondo perduto un territorio perennemente espropriabile.
E’ ben chiaro –da quanto visto finora- che sebbene i soci del MESsiano gli Stati; essi, nel momento in cui hanno aderito cessano di sussistere,al suo interno, come Istituzioni Sovrane. Il loro potere non sarà misurato inbase al potere sovrano, bensì in qualità di socio e quindi in modoproporzionale alla quota versata. Ma, potremmo aggiungere, un tipo moltoparticolare di socio, un socio “perennemente sottomesso”, e i cui interventifinanziari sono “perennemente esigibili” dall’organo di comando del MES. Unsocio che –come vedremo tra poco- nel momento del “bisogno”, più che averediritto all’intervento in condizioni favorevoli, deve negoziare, in qualità di“debitore”, scelte di politica nazionale al fine di ottenere in prestito, atassi d’interesse determinati dallo stesso organismo, la necessaria liquiditàper evitare il paventato default, ovvero il fallimento dello Stato.
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III
I PRESTITI DEL MES AI PAESI IN DIFFICOLTA’
Lo scopo fondamentale col quale è stato “venduto” il MES da unaclasse politica complice e ignorante a media pigri e succubi e a popolidisinformati è proprio quello della sua capacità di intervenire nellesituazioni di crisi economica che possono coinvolgere i Paesi dell’eurozona.
Nonostante tutto quello visto finora sul funzionamento del MES – emettendo da parte la possibile riflessione su come si è giunti alle c.d. “crisidel debito sovrano”- un Paese potrebbe ancora dire “ok, sono alla fame, macaccio quest’altro mazzo di miliardi, indebitandomi ulteriormente.. ok entro inun meccanismo dove potranno chiedermi soldi all’infinito e io non potrò maioppormi.. ma almeno si mi trovassi in una situazione di concreto tracollofinanziario in atto verrei soccorso e salvato.. riceverei i fondi per potererespirare..”.
Ripeto, non stiamo adesso considerando se proprio il contesto diriferimento di questi “problemi” sia reale.. se il debito sovrano sia davvero unproblema, cosa è il debito pubblico, e se, anche se fosse un problema, se nonsi dovrebbe intervenire in altro modo, se è lo stesso impianto monetario ebancario attuale ad essere marcio fin nel midollo. Sono tutte cose che in buonaparte abbiamo già trattato e su cui ritorneremo.
Adesso prendiamo anche per buono “il film”… Riprendendo il filo.. Io Paese..già in difficoltà di mio, mi sveno ulteriormente per aderire ad un c.d. Fondosalva stati che dovrebbe salvarmi dal pericolo dell’abisso, a costo anche disottomettermi permanentemente ad una casta di Governatori che mi potrà chiederequanto denaro vuole, ogni volta che lo riterrà opportuno.. Ma, perlomeno, sel’abisso si scatenerà verrò aiutato.
Molti credono che gli aiuti elargiti in sede di Unione Europeasiano un “dono”; un sostegno a fondo perduto. Aiuti veri, insomma.. che vi siauna sorta di fondo di mutuo aiuto, di fondo di solidarietà, dove il denaro datonon è soggetto ad obbligo di restituzione, oppure è ad obbligo parziale.
La realtà è totalmente differente.
Gli “aiuti” europei sono, in generale, prestiti, ad interessi.
E lo stesso vale, nello specifico, per gli “interventi” del MES, checonsistono fondamentalmente in prestiti dai ai Paesi in difficoltà.
Quindi il modo in cui il Paese già indebitato e sottoposto all’attacco dellaspeculazione finanziaria è aiutato, è di appioppargli ulteriori debiti.
Ma non solo. Ricordate cosa abbiamo detto nella prima parte quando si èvisto come, il Consiglio europeo, in sede di ratifica del Mes, e del suoinserimento nell’architettura dei Trattati, dispose la modifica dell’articolo136 del “Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea”; inserendo questoparagrafo: “Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire unmeccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare lastabilità dell’intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenzafinanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosacondizionalità.”
Questa espressione –rigorosa condizionalità- la ritroviamo sostanzialmenteidentica nell’art. 12 del Trattato istitutivo del Mes:
Art, 12 c.1 – “Ove indispensabile per salvaguardare la stabilitàfinanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MESpuò fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base dicondizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziariascelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzionimacroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilitàpredefinite.”
Queste rigorose condizioni vanno viste alla luce dell’art.13,par.1, commi a e b, dove va segnalato il riferimento alla “sostenibilità deldebito pubblico”. Per “sostenibilità del debito pubblico” si intendono:riduzioni salariali, precarizzazione, licenziamenti facili, falciamento dipensioni, sanità e servizi. In senso più complessivo, le “condizioni rigorose”andranno ad operare su un vastissimo campo d’azione: politiche monetarie,bilancio, gestione del debito pubblico, titoli di stato, gestione dei servizi edelle proprietà pubbliche, sostegno sociale, rapporti produttivi, politiche dellavoro, l’immissione di denaro nel circuito orizzontale dell’economia reale diimprese e famiglie.
Quindi, questo riferimento a “condizioni rigorose” significa che non solo ildenaro verrà dato in prestito, ma I PRESTITI SARANNO DATI IN CAMBIO DI“CONDIZIONI RIGOROSE” DA ATTUARE NELLA POLITICA ECONOMICA E FISCALE DEL PROPRIOPAESE, OVVERO IN CAMBIO DI FEROCI POLITICHE DI MASSACRO SOCIALE: TAGLI, LICENZIAMENTI,TASSE,PRIVATIZZAZIONI.
Come scrive Claudio Messora: “Se tu (Stato italiano) rischi di andare agambe all’aria, vai dai governatori del MES e dici chiaramente che rischi ilfallimento e che hai bisogno di soldi. Loro cosa fanno? Visto che hai pagatoinizialmente il ‘premio’, ti danno i soldi, no? No, te li prestano ad altritassi di interesse! Così dovrai restituirgli anche questi altri soldi e dovraianche sottostare alle loro direttive in materia di politica economica, che loroti chiederanno di attuare per essere sicuri che tu riuscirai a ridargli i soldiche loro ti hanno prestato. Ti metti, in poche parole, della gente in casa comela Troika ha fatto in Grecia e in Spagna.”
Il riferimento di Messora ci sta tutto. Infatti, in Grecia abbiamovisto la Troika (FMI, UE e BCE) imporre delle condizioni che si traducono quasiesclusivamente in politiche di massacro sociale e in una cessione dellasovranità. Ti do dei soldi e non solo dovrai ritornarmeli, ma in cambio inmateria economica, fiscale, sociale dovrai obbedire ai miei diktat (piano diausterity, riduzione dello stato sociale, liberalizzazioni e privatizzazioni).
L’integrazione di Fiscal Compact e del Mes elimina dal panorama dell’euro-zona ogni opzione di spesa a deficit in funzione anticiclica, e strutturauna camicia di forza di recessione infinita.
Facciamo un riepilogo:
1-I Paesi che danno vita al MES, per avere teoricamente uno strumento che lituteli dalle burrasche finanziarie connesse alla cosiddetta crisi debito,iniziano la loro avventura nel MES con ulteriore indebitamento.
2-Il Consiglio dei governatori –rappresentato dai ministri delle finanze deisingoli stati membri- avrà il potere insindacabile di aumentare il capitaletotale e quindi anche le quote che gravano sui singoli Paesi membri.
3-In caso di “situazione di pericolo” il Paese che richiede l’intervento delMES, riceverà, se la sua richiesta viene accolta, versamenti in denaro, non afondo perduto, ma in prestito ad interesse, con ulteriore aumentodell’indebitamento.
4-In cambio di questi prestiti, lo Stato membro deve sottoporsi a rigorosiobblighi di massacro sociale.
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IV
ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI
In questo meccanismo già abbastanza preoccupante del suo, entrano altrisoggetti “preoccupanti”.
Pochi sanno, ad esempio, che l’accesso al “credito” del Paesemembro in difficoltà deve essere approvato dalla BCE. Essa farà un’attentavalutazione del Paese “richiedente”, un po’ come fanno le banche quando glichiedi un mutuo. Se essa valuterà che lo Stato non da’ attualmente garanzie diessere in grado di ripagare il prestito, il prestito potrà essere erogato solocon il coinvolgimento del settore privato. Ovvero, i creditori privati dovrannoaccettare una riduzione del valore dei loro crediti. Ma nel caso che questoavvenga e il prestito venga concesso, le condizioni imposte allo stato sarannoancora più rigide e feroci.
-Ma non è solo la BCE a entrare nel meccanismo del MES, ma,seppure in modo più attenuato, viene aperta la porta anche al Fondo MonetarioInternazionale.
Il MES coopererà strettamente con il Fondo monetario internazionale (FMI)nel fornire un sostegno alla stabilità finanziaria dell’eurozona e lapartecipazione attiva del FMI è prevista sia a livello tecnico che finanziario.Emblematico del riconoscimento di un ruolo all’FMI è la disposizione per laquale lo Stato membro della zona euro che richiederà l’assistenza finanziariadal MES dovrà rivolgere, ove possibile, richiesta analoga al FMI. Inoltre loStato membro “..accetta che lo status di creditore privilegiato del FMI prevalga su quello delMES.” (Premesse, comma 8 e13).
Era giusto naturalmente coinvolgere l’FMI, dopo l’onorata carrieradi avvoltoio economico conquistata in decenni di onorata usura imposta tramitemeccanismi di indebitamento fraudolento a molti Paesi di Africa, Asia eSudamerica.
La presenza di soggetti tecnocratici è implementata anche dallapresenza di “membri osservatori”. Nelle riunioni per la valutazione didecisioni importanti del MES lasciate alla votazione dei 17 Governatori, sonopresenti come “membri osservatori” anche:
-il membro della Commissione Europea responsabile per gli Affarieconomici e monetari,
-il Presidente dell’Eurogruppo (un club informale di questi 17 ministridelle Finanze)
-il Presidente della Banca Centrale Europea!
La previsione di questo tipo di osservatori avrebbe una motivazione di“influenza” su personaggi ancora in qualche modo legati a un “filo politico”come sono i ministri delle finanze che costituiscono il Consiglio dei governatori.Giorgio Fiore scrive:
“I neoministri delle Finanze sono generalmente felici di esserearrivati così in alto nella loro carriera ma entrano in un mondo che conosconopoco o affatto. È il microclima delle istituzioni finanziarie internazionali edei numeri con infiniti zero. Può bastare un momento di distrazione persbagliarsi di decine di miliardi di euro (…). Questi ministri appena nominaticostituiscono una preda facile per i consulenti della BCE e dal FMI, chevengono a spiegare loro come funziona e cosa ci si aspetta da un buon ministrodelle Finanze.”
Guardando anche qui le disposizioni sul Mes, in connessione colTrattato “fratello” del Fiscal Compact –di cui ci siamo occupati in altra sede-emerge la costante presenza della Troika (Commissione Europea, BCE, FMI ).
Ma oltre a questi soggetti“tecnocratici”, è prevista anche la presenza di “soggetti privati”, nellestanze decisionali del Mes. E questo è un altro dei (tanti) punti oscuri deltrattato. Il Mes avrà facolta di attingere liquidità dal mercato esterno, difinanziasi con capitali di privati e organizzazioni finanziarie (banche diaffari come Goldman Sachs, fondi di investimento, assicurazioni, ecc.) chepotranno a quel punto dire la loro nella discussione sulle politiche economicheda imporre agli Stati.
V
LE ALTRE MODALITA’ DI INTERVENTO DEL MES
Abbiamo visto finora, come forma di intervento verso gli stati indifficoltà, il prestito effettuato nei loro confronti, in presenza di certecondizioni, e legandolo a certe ci condizioni. Ma l’intervento del MES neiconfronti degli Stati può avvenire anche se lo Stato non è in bancarotta,tramite l’acquisizione dei titoli di stato emessi sul mercato primario da quelPaese, qualora la totalità o parte dei titoli collocati nelle aste dovesseroandare invenduti. Anche in questo caso, gli Stati “sostenuti” si indebitano neiconfronti del MES che acquisisce quote del loro debito pubblico e quindi anchecapacità di influenza.
Il MES a conti fatti è agisce come una sorta di bancasovranazionale, che effettua prestiti nei confronti dei Paesi “clienti” indifficoltà in cambio di pesanti “penalità”. Come le grandi banche d’affari puòanche comprare i titoli di stato dei Paesi membri. Ma non è un vero “prestatoredi ultima istanza”, come sarebbe se, allo stesso modo delle banche centralistoriche, fosse esso stesso fonte del denaro. In questa peculiare banca, sono iPaesi di riferimento i “prestatori di ultima istanza”, la “banca centrale “ delMES. Il MES potrà effettuare le sue operazioni, “costringendo” i Paesipartecipanti a svenarsi per garantirle, e quindi a fare ricadere il loroimpatto sui popoli europei, a tutela dei quasi un meccanismo del genere –si èdetto- doveva essere costituito. I cittadini e i popoli europei saranno legatiin modo indissolubile alle dinamiche finanziare del MES e ogni qualvoltaquest’ultimo ne avrà necessità, o dichiarerà di averne, saranno chiamati aversare soldi.
“Il MES costruisce unrapporto di usura di secondo livello: i prestiti erogati dal MES sonoeffettuati tramite denaro pubblico già ‘ipotecato’. Inoltre, vincola i‘prestiti’ alla condizione che i governi di euro-zona trasformino l’economia realenazionale in un aereo in rotta di collisione.” (Paola Ghini e Valentina Serru)
In modo del tutto analogo ai prestiti del FMI, i capi di Stato odi governo sono costretti a concedere lo status di creditore privilegiato(seniority) ai prestiti del MES. Ma in caso di debiti anche col Fondo MonetarioInternazionale, lo status di creditore privilegiato del FMI prevale su quellodel MES.
Adesso facciamo un breve schema delle modalità di intervento –consideratefino ad ora- che il MES può mettere in atto nei confronti di un Paese bisognosodi “assistenza”. Come abbiamo visto può intervenire:
1-Sotto formadi prestito (art. 15), secondo condizioni contenute in un programma diaggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d’intesa.
2- Mediante l’acquisto dei titoli emessi sul mercato primario, ovvero dititoli di Stato emessi direttamente da un membro del MES,.(art. 17). E’prevista anche la possibilità di comprare titoli emessi sul mercato secondario.
3- Ricorrendo a prestiti con l’obiettivo specifico di ricapitalizzare leistituzioni finanziarie di un membro del MES (art. 16). Ovvero, detto in parolepovere, usando i soldi del MES per salvare le banche private.
-Il MES ha poi la facoltà –per realizzare il suo obiettivo- diindebitarsi con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni,tramite il collocamento di propri titoli obbligazionari o altri strumentifinanziari (Art.5. Nella realizzazione del suo obiettivo il MES è autorizzatoad indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni finanziarie oaltri soggetti o istituzioni.”)
. Quindi il MES può emanare dei propri “titoli di debito” per acquisirecrediti dai mercati dei capitali. Quindi –come scrive Piero Valerio via libera all’acquisto di obbligazioni etitoli MES da parte di banche private, società di investimento, fondi comuni,hedge funds e si ripartirà come sempre con un altro giro di speculazionifinanziarie su questi nuovi titoli, con società di rating e tutto il resto.
Anche questamodalità di azione configura sinistramente il MES come una combinazioneincestuosa, nello stesso ente, di un direttorio finanziario, di una bancasovranazionale, e di una facoltà come quella di emettere propri “titoli didebito”, generalmente connessa allo Stato. Come abbiamo visto precedentementenegli interventi di “prestiti diretti” di acquisto di titoli di stato; dove igaranti finali, i prestatori di ultima istanza, sono gli Stati e i cittadini-anche qui, i veri garanti del debito che assumerebbe il MES emettendo i proprititoli di debito sarebbero sempre gli Stati e i cittadini. Se si arrivasse alpunto che titoli di debito sottoscritti dal MES vadano pagati in tempi rapidi,è sugli Stati e sui cittadini che ci si rivarrà.
Per ora quelche è certo è che il MES potrà indebitarsi con una vasta gamma di soggetti, chesappiamo comprendere il FMI, ma noi pensiamo anche alla Banca Mondiale.Immaginate quali combinazioni di delirio economico potrebbero essererealizzate. Tanto per sbizzarrirci, immaginate che un Paese del MES, dopoessersi già svenato per aderire al MES, chiede a un certo punto aiuto, il MESper aiutarlo gli fa un prestito con interessi in cambio di condizioni feroci.Immaginiamo anche che il MES, per avere più fondi per agire, decida diraccogliere finanziamenti anche attraverso l’emissione di propri titoli didebito, titoli di debito che ricadranno sugli Stati e quindi anche su quelloStato “beneficiato” che si troverà indebitato tre volte: con la partecipazioneal MES, con l’aiuto diretto nel momento di difficoltà, con la vendita di titolidi debito da parte del MES. E oltre a ciò dovrà attuare feroci politiche dimassacro sociale. E poi non dite che questi non sono dei geni.
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VI
IRRENSPONSABILITA’, IMPUNITA’, PRIVILEGIO
Abbiamo vistofinora quale è l’organo di comando del MES, quali sono i vincoli finanziari peri Paesi che vi aderiscono, quali sono le sue modalità di intervento nel caso dirichiesta di soccorso da parte di Paesi in difficoltà, e abbiamo ancheconsiderato la sua capacità di emettere titoli di debito.
Una cosa decisiva per avere –in tutte le sue sfaccettature- unquadro completo del meccanismo che è stato approntato è LA POSIZIONE DI TOTALEIRRESPONSABILITA’ E IMPUNITA’ IN CUI OPERA IL MES.
Un’insieme dinorme (artt. 32, 34 e 35) lo pone al di sopra di ogni altra autorità politica egiudiziaria.
L’organizzazione del MES è in pratica immune da ogni controllo e da ogniazione legale.
-E questo vale anche per chi la dirige. I diciassette governatori, e tutticoloro che compongono l’istituzione MES, compresi i membri dello staff, sarannoassolutamente impunibili per tutti gli altri commessi nell’esercizio delle lorofunzioni.. Nessuno potrà citarli in giudizio contro nessun atto. L’immunità siestende anche ai membri dello staff.
-Tutti i documenti che verranno prodotti saranno inviolabili, e non potrannoquindi essere visionati. Non ci potranno essere sequestri da parte delle forzedell’ordine né potranno essere esaminati da nessuno esterno al MES.
-le disponibilità e le proprietà dell’ESM, ovunque si trovino e da chiunquesiano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo chelo stesso organismo non vi rinunci spontaneamente; non possono essere oggettodi perquisizione, sequestro, confisca ed esproprio, e, godono di esenzionefiscale (art. 32). I locali del Mes vengono letteralmente definiti”inviolabili”.
C’è un’affinità tra queste disposizioni e l’obbligo del segretoprofessionale disposto dall’art. 34:”Imembri o gli ex membri del Consiglio dei Governatori e del Consiglio diAmministrazione e il personale che lavora, o ha lavorato per, o in rapporto conil Mes, sono tenuti a non rivelare informazioni protette dal segretoprofessionale. Essi sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni,a non divulgare informazioni che per loro natura sono protette dal segretoprofessionale”.
Fermiamoci unattimo e consideriamo gli elementi acquisiti fino ad adesso.
Qui abbiamo una nuova organizzazione intergovernativa, verso laquale dovremo svenarci e che dopo i primi tre anni, potrà richiedere inqualsiasi momento il versamento della quota rimanente, che dovrà essere pagataentro sette giorni. E non solo, se lo valuterà opportuno potrà richiedere altriversamenti di denaro, senza che sussista un limite non superabile o che ilParlamento dei singoli stati venga coinvolto.
Questa organizzazione potrà imporre, in cambio di prestiti, condizionibrutali sul piano economico ai paesi “beneficiati”, arrivando nei fatti acommissariarli. Questa organizzazione potrà citare in giudizio i singoli statie (in sinergia con la BCE e il FMI) avrà il controllo sostanziale dei lorobilanci.
Questa organizzazione avrà facoltà di stipulare contratti di ogni tipo conbanche, istituti finanziari e organismi di livello globale; utilizzando gliStati come garanti e responsabili finali di ogni esborso o rischiofinanziario.
Eppure, questa organizzazione gode di un livello di incontestabilità, diprivilegio e di immunità totalmente sconosciuto nella storia dei moderni staticostituzionali. Si arriva a gradi di tutela da teatro dell’assurdo. Nessunmembro di essa può subire alcun giudizio o controllo da parte di istituzioniesterne. Nessun giudice può metterci il naso. Non un documento può esserevisionato. Non una sede può essere ispezionata. Nessun controllo, nessunamoratoria, nessun intervento di nessun genere potrà mai avvenire. Si arriva adisposizione di totale illogicità e non collegabili, neanche vagamente, aipotetiche ragioni di “sicurezza”, come la totale esenzione fiscale dei localie delle proprietà acquisite dal Mes. Senza dimenticare l’obbligo cogente dimantenere il “segreto professionale”.
Un “limbo intoccabile” e una “spasmodica ricerca di garanzie e immunità”(Dario Lo Scalzo), che oltre ad essere contraria ad ogni principio di diritto,fa presupporre il peggio. Come a dire “ potremo combinare tante di quellebestialità che vogliamo avere mano libera”.
-Naturalmente, nel momento in cui le stesse norme del Trattato sulMes, potessero essere interpretate in modi differenti, chi deciderà quale èl’interpretazione corretta? Un entità terza? No, lo stesso ente. Ogni questionerelativa all’interpretazione o alle disposizioni di applicazione delle normedel trattato e’ sottoposta alla decisione degli stessi organi dell’ente.
VII
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA
Eppure tuttoquello che abbiamo detto finora ha rischiato di frantumarsi proprio all’ultimostep. Sarebbe bastata una “semplice” sentenza.
Dopo l’adesione di tutti gli altri Paesi dell’eurozona, il Mes rischiava diessere messo a repentaglio proprio dal Paese che più di tutti ha sostenuto lavia del “rigore”, la Germania.
A differenza dell’Italia e di altri Paesi dove un Trattato di così enormiconseguenze è stato approvato come se si approvasse una blanda riforma dellenormative di condominio; nella più totale assenza di dibattito politico e nellaquasi totale distrazione dei media- in Germania c’è stato un dibattito intensoe appassionato, che ha suscitato tali perplessità da fare rimettere ladecisione definitiva alla Corte Costituzionale tedesca. Tanto per farci capire,i cittadini tedeschi hanno presentato alla Corte Costituzionale –sullaquestione del MES- più di 37000 ricorsi (il sistema tedesco prevede che icittadini possano presentare ricorsi alla Corte Costituzionale) che giunserouniti sotto il nome “Europa braucht mehr Demokratie” (l’Europa necessita piùdemocrazia) e che hanno costituito il più grande ricorso alla CorteCostituzionale nella storia della Repubblica Federale Tedesca. L’ispiratore diquesta opposizione popolare è stato il professor Markus Kerber.
Chi si aspettava che la Corte Costituzionale tedesca bocciasse l’adesione alMes, facendo così, almeno per il momento, crollare questo abominiogiuridico-economico (se il Trattato del Mes non avesse avuto l’adesione ditutti i Paesi dell’eurozona non sarebbe entrato in vigore) è rimasto deluso. Ineffetti la Corte Costituzionale tedesca aveva un’occasione storica perdifendere la democrazia. Occasione che è stata in parte persa.
Dico “in parte” perché comunque ha posto alcuni significativi paletti almeccanismo del Mes per come lo abbiamo descritto in precedenza.
la Corte –l’11 settembre del 2012- ha approvato il Mes ma con due forticondizioni limitanti.
1)Oltre il tetto massimo dei 190 miliardi di euro già previsti dal Trattato,ogni ulteriore ricapitalizzazione dovrà essere approvata dal Parlamentotedesco.
190 miliardi è la quota che la Germania deve versare al Mes, così comel’Italia deve versare 125 miliardi, e ogni Paese la quota corrispondente allasua dimensione economica. In precedenza abbiamo evidenziato tra i punti piùoscuri del Mes, la facoltà che il Consiglio dei governatori ha diricapitalizzare all’infinito il fondo. Ergo, ogni aumento totale di capitale, equindi ogni aumento della quota dovuta dai singoli Paesi (quindi ogni aumentooltre ai già 190 miliardi di euro dovuti dalla Germania e ai 125 dovutidall’Italia, ecc.) può essere deciso insindacabilmente dal Mes, e i Paesi nonhanno altra alternativa che adeguarsi. Bene, la Corte costituzionale tedesca hastabilito che ogni aumento ulteriore di capitale sarà valido solo se liberamenteapprovato dal Parlamento.
2) Inoltre ha stabilito che il Parlamento sia informato delle decisioni delfondo. In pratica cade l’inviolabilità assoluta dei documenti e dei verbali delMes. E quindi viene in qualche modo ristabilito quel principio di trasparenzache è totalmente annientato nel testo originario del trattato.
Naturalmentequesta sentenza della Corte Costituzionale tedesca è solo un calmieramentodegli effetti distruttivi del Mes, ma non risolve il problema, per tutta unaserie di motivi:
I-Non sono state invalidate o “attenuate” le altre normative di privilegio eimpunità assoluta; come quella che prevede l’assoluta immunità giudiziaria ditutti i membri del MES nell’esercizio delle loro funzioni.
II-Rimane integralmente aperto l’ambito dell’intervento del Mes neiconfronti dei Paesi “sofferenti”, con l’imposizione delle “pesanticondizionalità” in cambio dei “prestiti” che a loro vengono dati.
III-E soprattutto.. questa sentenza è la sentenza della Corte Costituzionaletedesca ed è cogente per l’ordinamento tedesco e il suo rapporto con quellocomunitario. Formalmente essa non ha di per se stessa portato ad una modificadel funzionamento del MES per gli altri Paesi dell’eurozona.
La logica più elementare del diritto vorrebbe che gli stessi “paletti”previsti per la Germania con la pronuncia della sua Corte venissero estesianche a tutti gli altri Paesi dell’aerea euro. Lo stesso art. 11 dellaCostituzione stabilisce nella seconda parte che l’Italia ammette limitazionialla propria sovranità “in condizioni di parità con gli altri Stati”.
Eppure che questo avvenga –ovvero una corrispondente estensione dei palettistabiliti per la Germania- anche per gli altri Stati, non è necessariamentecosì scontato. Ormai abbiamo capito che la ragionevolezza e anche la basilarelogica umana vengono annichilite continuamente nel sistema europeo.
Al di là delle possibili ricadute, resta l’amarezza per ladifferenza tra ciò che è accaduto in Germania e ciò che è accaduto in Italia.In Germania c’è stato comunque un’ampia e intensa discussione politica esociale, i cittadini hanno preso a cuore la questione, la Corte ha ricevutotantissimi ricorsi, ecc. In Italia un Trattato di tale incalcolabile impatto èstato approvato nell’acquiescenza e nell’indifferenza più totali.
Se si vuole veramente difendere la Costituzione, la si difende sempre, nonsolo quando Berlusconi fa le sue leggi ad personam. Tutte le violazionicostituzionali berlusconiane sono un buffetto rispetto allo stupro totalerappresentato da meccanismi come il Fiscal Compact e i Mes.
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IX
RIEPILOGO FINALE
E’ importante, nonostante le molte cose dette, mantenere bene amente le acquisizioni fondamentali a cui siamo giunti.
Le riassumerò, prescindendo dal possibile impatto che la sentenza dellaCorte Costituzionale tedesca potrà avere anche nella disciplina del MES per glialtri Paesi. Considererò quindi il modello originario previsto dal Trattato sulMes.
Le cosefondamentali che dobbiamo tenere presenti sul MES sono:
I-Il MES –presentato volgarmente come “Fondo salva Stati”- è non un semplicefondo ma un organismo intergovernativo permanente la cui sede è Lussemburgo.
II-Gli Stati partecipanti al MES (tutti quelli dell’eurozona) devono versareuna quota di partecipazione al suo fondo (per l’Italia 125 miliardi). Questa quotasi divide in versamenti da fare necessariamente, e un’altra parte come debito“garantito” da versare in caso di necessità. Ma si tratta di “necessità” chequasi certamente si presenteranno molto presto. Il Consiglio dei governatoripossa esigere in qualsiasi momento il versamento del capitale sociale nonancora versato. E i Paesi membri dovranno eseguire entro sette giorni dallarichiesta-ordine.
III-Il Consiglio dei governatori ha facoltà di aumentare in qualsiasimomento il capitale del MES. Può farlo indefinitamente, senza limiti di tempo odi capitale massimo raggiungibile. Quindi i Paesi membri potranno esserecostretti all’infinito ad ulteriori esborsi oltre al capitale iniziale. E ancheper questi, lo Stato deve eseguire la richiesta senza alcuna obiezione oapprovazione degli organi parlamentari e governativi interni, e sempre entrosette giorni dalla richiesta.
IV-Il tipico stato indebolito dell’eurozona per pagare la sua quota diadesione (e le quote corrispondenti ad eventuali aumenti di capitale futuri)sarà inevitabilmente costretto a tagliare i servizi sociali e a indebitarsiulteriormente. Quindi un meccanismo che viene spacciato come una garanzia perla crisi dei debiti sovrani, inizia con un obbligo di indebitamento, e conl’eventualità di un indebitamento costante, “a richiesta”.
V-Il MES aiuta gli stati in grave difficoltà economica non con fondi atitolo perduto o a rimborso parziale, ma con veri e propri prestiti adinteresse. Quindi, si tratta di un aiuto che aumenterà ulteriormente il debitodegli Stati “beneficiati”.
VI-E questi prestiti vengono forniti in cambio di “rigorose condizione” daattuare; ovvero brutali condizioni di massacro sociale e ulteriori riduzionidella propria sovranità statale. Quindi, io Stato mi indebito per partecipareal MES; questo indebitamento contribuirà alla mia prossima “crisi”; peraiutarmi mi faranno degli ingenti prestiti, e quindi il mio debito aumenteràulteriormente; e questi prestiti saranno legati a diktat feroci che miimpoveriranno ulteriormente, spappoleranno ancora di più i miei servizisociali, indeboliranno la mia capacità economica, renderanno ancora piùdisperati i miei cittadini.
VII-Il Mes può anche “aiutare” gli Stati con l’acquisizione dei loro titolidi Stato rimasti invenduti. Anche in questo caso, mentre per fare parte del MES, io Stato mi sveno a fondo perduto, con l’acquisizione dei titoli dei mieititoli di stato, ricevo denaro a titolo di debito con interessi.
VIII-E’ prevista la possibilità che il MES possa impiegare i suoi fondi persalvare banche private.
IX-Il MES gode di un regime di assoluto privilegio. I suoi membri non sonosottoponibili a giudizio. Le sue decisioni non sono appellabili o sindacabili.I suoi atti sono segreti. I suoi locali e proprietà sono inviolabili.
Ho iniziatoquesta analisi del MES con una storiella semplificativa.
Ora che siamo arrivati alle battute finali, ci può stare una citazione,ancora più semplificativa, di Marco Pizzuti, dove parlando del funzionamentodel MES dice:
Voi mi affidate i vostri soldi e poi li gestiscoalle seguenti condizioni:
1- non avete diritto di chiedermi delucidazioni su come li spendo e nonpotete effettuare nessun tipo di controllo sulla mia gestione. Decido io qualiinformazioni darvi e con quali modalita’;
2- oltre all’importo iniziale, siete obbligati a versarmi anche tutte lesuccessive somme aggiuntive che vi richiedero’
3- se avrete bisogno di un prestito, decidero’ io se concedervelo e a qualicondizioni;
4- nel caso emergano degli illeciti finanziari, delle irregolarita’ o anchedei crimini gravissimi non potretedenunciarmi a meno che non sia io stesso ad autorizzarvi Accettate?
E tutti i Paesi dell’eurozona hanno risposto “SI” a questa domanda.
Come ha ben detto Paolo Barnard, il MES non va visto da solo, comesi trattasse di un mostro uscito fuori dal nulla. Dal precedente testo che ho scritto sulle tematiche europee (dove analizzavo fondamentalmente il sistema dell’euro e dei trattati, con alcuni riferimenti anche al Fiscal Compact). Il MES è solo una delle ultime creazioni del sistema europeo.
Considerando complessivamente le sue modalità di funzionamento e vedendolo in connessione anche col Fiscal Compact e il sistema dell’euro, siamo in grado di potercela fare noi una domanda. Se questo ulteriore meccanismo serva davvero a garantire la “stabilità” dei Paesi dell’euro, a evitare tracolli finanziari, a salvaguardare i cittadini e tutte le altre cose che vengono ripetute incessantemente.
O se lo scopo non sia esattamente l’opposto?
Ovvero DESTABILIZZARE IN MANIERA CRESCENTE LA CAPACITA’ ECONOMICA E IL TESSUTO SOCIALE DEGLI STATI EUROPEI. IMMETTERLI IN UNA SPIRALE CRESCENTE DIDEBITI, PER AFFRONTARE I QUALI SARANNO COSTRETTI A STIPULARE ALTRI DEBITI E A CEDERE FINO ALL’ULTIMO GRAMMO DI SOVRANITA’.
Dobbiamo chiederci allora se tutto quello che stiamo vedendo, se questo labirinto di normative, regolamenti, trattati, diktat, istituti e organismi via via più complessi non abbiamo come fine la cancellazione di ogni dimensione nazionale e di ogni potere democratico, al fine di arrivare ad una oligarchia europea fondata sul potere del denaro.
Questa domanda abbiamo il dovere di porcela.
Un dovere che è anche una responsabilità verso tutti i cittadini del nostro Paese e tutti i popoli d’Europa.