spirito critico

PENSATOIO DI IDEE

giovedì 20 giugno 2013

Il rischio della giustizia politica


Il Pubblico Ministero e il Giudice in Italia



Il rischio della giustizia politica. Imparzialità. Sistemi anglosassoni e americani, europei e italiani. Eguaglianza dei cittadini  di fronte alla legge. Principio di legalità.



Il Pubblico Ministero e il Giudice in Italia
di Ferdinando  Imposimato 



 La  maggioranza di centro destra rilancia il progetto di mettere il  Pubblico Ministero al servizio del  potere esecutivo.  Non solo. Il   sogno del premier Berlusconi e di Fabrizio Cicchitto, entrambi ex  appartenenti alla loggia massonica di Licio Gelli,  è di mettere  anche  il giudice al servizio del  Governo. Ma questo  progetto va  contro la Costituzione repubblicana.
La  nostra Costituzione  all'art.104  stabilisce  che la magistratura – che comprende giudici e pubblici ministeri-  costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Giustizia  politica
Si  potrebbe essere indotti a  chiedersi   quali siano state le ragioni   che inducano il legislatore a fissare  con legge il principio della   imparzialità  del giudice, che dovrebbe essere insito nella stessa  funzione del giudicare.  Questa esigenza nasce  dalla drammatica  esperienza  della giustizia  politica-  tipica dei regimi fascisti e comunisti-, che è negazione  del concetto stesso di giustizia.  Da ciò deriva come  tra tutte le virtù di cui il giudice deve essere dotato  -l’imparzialità, la saggezza, l’onestà, l’equilibrio- , la  prima  sia la più importante. Basti pensare alle conseguenze devastanti che possono derivare dalla  giustizia di parte. La violazione del principio di imparzialità,  oltre a ledere il diritto di tutti i cittadini alla tutela dei propri  beni – la proprietà, la sicurezza, la vita, la reputazione,  l’onore, l’ambiente- si traduce  nella violazione  delle regole  della democrazia.

Imparzialità  del giudice
L’imparzialità è dunque  la prima garanzia dei cittadini, contro il rischio della giustizia  politica.  Il problema è eterno. In  tutte le epoche  chi governa cerca di assoggettare i giudici al  proprio potere per garantirne il rafforzamento e la conservazione. I precedenti da citare sarebbero moltissimi. Valga per tutti il  ricordo della vicenda drammatica di  Papiniano  e Ulpiano, che erano i  vertici della giurisdizione – qualcosa di simile alla Corte di Cassazione - al tempo dell’Imperatore  Caracalla.  Chiamati dall’Imperatore a difenderlo dinanzi al Senato per  l’omicidio del fratello Geta,  si rifiutarono entrambi di scendere nell’agone  politico,  prescindendo  dal condividere la liceità morale del comportamento  dell’Imperatore. Essi preferirono essere decapitati piuttosto che  rinunziare  alla loro terzietà e indipendenza rispetto  all’imperatore ed al Senato che erano  espressione  del  potere    esecutivo e legislativo.  E se è vero, dunque, che il  giudice è  un uomo come gli altri, è vero anche che a differenza degli altri deve sapere  reprimere le sue passioni e tenere lontane le tentazioni di mettersi  al servizio del potere,  pena l’impossibilità  di svolgere degnamente la sua funzione.

Imparzialità  del Pubblico Ministero
Si  discute anche della imparzialità del PM. Peraltro spetta al  PM, che è anche organo promotore di giustizia, la ricerca ed  acquisizione non solo delle prove  a carico ma anche degli elementi a favore dell'imputato.  L'art.358 cpp stabilisce che “il pubblico ministero compie ogni  attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326  e svolge  altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona  sottoposta alle indagini”. In detta fase il PM non è parte,  non essendo ancora insorto alcun conflitto tra l'ordinamento ed un  determinato soggetto privato, bensì l'unico organo preposto,  nell'interesse generale, alla raccolta ed al vaglio dei dati positivi  e negativi afferenti a fatti di possibile rilevanza penale.

Sistemi  Anglosassoni
Dopo  l'esame dei poteri e doveri del pubblico ministero, appare evidente  che egli ha un compito di ricerca imparziale della verità.  Ed è  questo compito di ricerca imparziale della verità che differenzia  nettamente il p.m. italiano dal prosecutor dei sistemi anglosassoni; in questi sistemi anglosassoni il p.m. deve sostenere sempre e solo la tesi accusatoria, anche quando si trova di fronte ad una persona innocente. E questaregola abominevole è dovuta a varie ragioni: anzitutto al  fatto che i meriti professionali del prosecutor e la sua  conferma alla scadenza del mandato – essi infatti sono eletti  dal popolo ogni quattro anni- sono legati unicamente al numero  delle condanne, indipendentemente dalla innocenza o colpevolezza  degli accusati.

Sistemi  Americani
Perfino  i governatori dei vari stati americani costruiscono la loro  sinistra fortuna politica sul numero delle condanne a morte  eseguite sotto il loro governo. Così è avvenuto che il governatore  della Virginia Jim Gilmore, avendo ottenuto una serie di funeste ed  ingiuste condanne a morte, anche di innocenti, sia stato  scelto dall'ex Presidente George Bush come suo consulente alla Casa  Bianca. Negli Usa il povero accusato, spesso un personaggio fragile  psichicamente ed economicamente, è dunque schiacciato in una  morsa mortale tra il p.m. ed il Governatore. Con una pubblica  opinione giustizialista e assetata di sangue. Questo abominio è  aggravato dal fatto che spesso il p.m. si trova di fronte a persone  prive di fatto di qualunque difesa: neri, latino americani, africani,  asiatici, italiani privi di ogni risorsa. Il risultato di molte cause  è segnato, quasi inevitabile: la condanna degli accusati a pene  severissime, spesso alla pena di morte. E quando l'errore viene scoperto, è troppo tardi per correggerlo, e nessuno paga. La  revisione non produce alcuna conseguenza contro i responsabili  dell'accusa e delle Corte fallaci, e tanto meno dei governatori. Il  caso del martire Rocco Derek Barnabei, condannato a morte senza una  prova credibile e contro ogni logica (avrebbe violentato la propria  fidanzata con cui da tempo aveva normali rapporti sessuali), è  emblematico delle storture della giustizia americana.

Sistemi  Europei
In  Europa il rischio di una subordinazione del Giudice e del PM al  potere politico non è solo del sistema italiano. In Francia si cerca di abrogare il Giudice  Istruttore, che è  attualmente il referente naturale del PM. E questo per  creare un  sistema in cui   il   PM che non sia sottoposto al controllo di un   magistrato indipendente, come è oggi il Giudice istruttore in  Francia,  ma solo del Ministro della Giustizia.  Che in Francia è  tal Mitterand che in un libro confessa, senza vergognarsi, di andare  nei paesi del sud est asiatico a fare  sesso, stando a quanto  riferisce il Corsera del 10 ottobre 2009. E noi sappiamo che le  vittime di questo commercio sono bambini.  Egli peraltro sostiene di  avere fatto sesso solo con adulti;  se avesse fatto sesso    commettendo violenza carnale, poiché il consenso di minori al di  sotto dei 14 anni non ha valore. Mentre per quelli di età superiore  ai 14 anni e inferiore ai 18 anni, bisogna decidere caso per caso. In  Italia, il Ministro Mitterand dovrebbe essere perseguito per  turismo  sessuale in danno di minori, punito gravemente. Ma in Francia forse  non esiste una legge come quella vigente in Italia (art 600 quinquies   cp).

Sistemi  Italiani
Nell'ordinamento  italiano, a differenza che negli USA, il pubblico ministero viene  scelto mediante unconcorso pubblico, previsto dalla  Costituzione (art.106). Questo significa che egli non è di  nomina politica, come è nei sistemi anglosassoni. In secondo luogo  la progressione in carriera non è legata alla quantità di  condanne ma al numero dei procedimenti risolti in  qualunque modo, ed alla sua abilitànello svolgere le  indagini preliminari. Evitando errori giudiziari.


Noi deploriamo gli orrori della giustizia americana in cui  il  Prosecutor è alle dipendenze del Ministro della Giustizia  e un  innocente come Chico Forti è stato condannato all'ergastolo per un  omicidio che non ha commesso e per il quale non aveva alcun interesse   sulla base del nulla: non ci sono né prove né indizi né sospetti.  Ci sono solo dei comportamenti scorretti da parte degli investigatori  e dei giudici che hanno totalmente disapplicato le regole del giusto   processo.

Legato  al problema della imparzialità è quello della invocata  “funzione politica” del pubblico ministero. Parliamo della  funzione che l'ufficio del pubblico ministero può e deve svolgere  nella vita pubblica e quindi nel senso più elevato del termine.


A  questo riguardo è sempre utile risalire – malgrado l'evoluzione  che ha assunto rispetto al significato originario- al principio  della separazione dei poteri, enunciato due secoli fa da  Montesquieu; il quale ammoniva che “non vi è libertà quando il potere giudiziario non è separato da quello legislativo e  da quello esecutivo”, perché diversamente “il  giudice potrebbe avere la forza  di un oppressore”. Forse sarebbe meglio dire che  il giudice ed il pubblico ministero possono essere strumenti nelle  mani deglioppressori che governano. Questo vale non  solo se la confusione dei poteri sia la legge scritta, il che accade  di rado, ma anche quando si verifica di fatto, come lo  straripamento di un potere sull'altro.  Come fa spesso il Premier ai  nostri giorni, pensando  di essere legibus salutus.
Come  è necessario guardarsi dal pericolo che il potere politico voglia  controllare il pubblico ministero, così occorre evitare anche che il potere giudiziario si arroghi finalità politiche che  non sono di sua competenza. Indubbiamente l'esercizio del potere  giudiziario, come di ogni altro potere, non può mai essere del tutto  esente da una certa connotazione politica, specie quando investe  organi della pubblica amministrazione o del parlamento, purché  intesa a garantire il principio che la legge è uguale per tutti.


Per  evitare il superamento del limite oltre il quale la purezza o la  nobiltà del fine rischi di trasformarsi in strumento, magari  inconsapevole, di finalità estranee alla applicazione imparziale  della legge, occorre riandare all'insegnamento del grande Francesco  Carrara. Che così scrisse: “Giustizia  e politica non nacquero sorelle. Quando la politica entra dalla porta  del tempio, la Giustizia se ne fugge impaurita per tornarsene al  cielo”.1


Spetta  però soprattutto ai giudici di esercitare un vigile controllo  sull'operato dei p.m. e trovare ungiusto equilibrio per  evitare che il perseguimento di queste finalità investigative si  risolva in una lesione dei diritti individuali.  Ma la cosa  peggiore che si possa fare è di sottoporre il PM al servizio  del potere politico, cosa vietata dalla Carta fondamentale.

Eguaglianza dei cittadini  di fronte alla legge
L'altro  punto fondamentale della giustizia è l'eguaglianza dei cittadini  di fronte alla legge, a prescindere dalla posizione sociale e  dalla funzione. Se al titolare del potere di governo è lecito fare  ciò che vuole, compresi  i delitti più gravi, come la corruzione e  la associazione mafiosa, tutti gli altri  cittadini si sentiranno  liberi di fare altrettanto. Ed i mafiosi avranno diritto di ritenere  che loro sono discriminati rispetto al Presidente del Consiglio. E i  giudici non se la sentiranno di condannare i cittadini corrotti e non  il Presidente del Consiglio corruttore. E sarà vanificato il principio di legalità che deve obbligare tutti i cittadini,  indistintamente. E questo privilegio in Italia si cerca di attuarlo a  favore del Presidente del Consiglio per gravi delitti commessi fuori  dall'esercizio delle funzioni.

Ferdinando Imposimato

 
1 F Carrara: Programma, parte speciale, vol.VII

* Art. 104 La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. * Art. 105 Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. * Art. 106 Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. * Art. 107 I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Nessun commento:

Posta un commento

5 STELLE